La malattia celiaca o celiachia e’ una intolleranza permanente al glutine ed e’ riconosciuta come malattia sociale.
Lo stabilisce la legge 4 luglio 2005, n. 123 -Norme per la protezione deisoggetti malati di celiachia-, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005.
Il provvedimento, che entrera’ in vigore il prossimo 22 luglio, ha lo scopo di favorire il normale inserimento nella vita sociale delle persone affette da celiachia, risolvendo alcuni dei problemi pratici e psicologici che i celiaci e le loro famiglie hanno dovuto finora affrontare.
Per garantire un’alimentazione equilibrata e’ previsto che i prodotti dietoterapeutici per celiaci siano erogati gratuitamente secondo limiti di spesa stabiliti dal Ministero per la Salute.
Nelle mense di scuole, ospedali e strutture pubbliche, su richiesta degli interessati, dovranno essere somministrati anche pasti senza glutine.
Il foglietto illustrativo di prodotti farmaceutici dovra’ inoltre indicare se puo’ essere assunto senza rischio da soggetti affetti da celiachia.
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LEGGE 4 luglio 2005, n.123 Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Definizione)
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1. La malattia celiaca o celiachia e’ una intolleranza permanente al glutine ed e’ riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformita’ con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanita’ 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
Art. 2.
(Finalita’)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;
b) migliorare le modalita’ di cura dei cittadini celiaci;
c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;
d) agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attivita’ scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
e) migliorare l’educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
f) favorire l’educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
g) provvedere alla preparazione e all’aggiornamento professionali del personale sanitario;
h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
Art. 3.
(Diagnosi precoce e prevenzione)
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all’articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l’Istituto superiore di sanita’, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi piu’ idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l’aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l’individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;
c) definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attivita’ diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l’adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.
Art. 4.
(Erogazione dei prodotti senza glutine)
1. Al fine di garantire un’alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia e’ riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine.
Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.
2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresi’ le modalita’ organizzative per l’erogazione di tali prodotti.
3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.
4. L’onere derivante dall’attuazione del comma 3 e’ valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall’anno 2005.
Art. 5.
(Diritto all’informazione)
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1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto puo’ essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle attivita’ di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.
3. L’onere derivante dall’attuazione del comma 2 e’ valutato in euro 610.000 annui a decorrere dall’anno 2005.
Art. 6.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 3.760.000 annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente -Fondo speciale- dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
FONTE : Governo
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